Regolamento

A) SOCI

Articolo 1

La sede legale e la sede esecutiva dell’Associazione sono stabilite su delibera a maggioranza del Consiglio Direttivo.

Articolo 2

Coloro che aspirano a essere Soci dell’AIdAM, rientrando in una delle categorie di cui all’art. 5 dello statuto, debbono provvedere alla presentazione della domanda in formato cartaceo o elettronico.

Articolo 3

Ai Soci viene spedito: un attestato di adesione, lo Statuto, il presente Regolamento, il Codice Etico, la convenzione Assicurativa, le linee guida per i contratti legali, il documento di collaudo, la convenzione SIAE, il manuale dell’Assemblaggio e le eventuali pubblicazioni che il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente essere oggetto di omaggio ai Soci.

Articolo 4

L’ammontare delle quote sociali riferite all’anno successivo viene deciso annualmente dall’assemblea, possibilmente entro il mese di dicembre, su proposta del Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito dall’art. 22 dello Statuto.

Le quote associative, salvo richieste diverse, vengono emesse in formato elettronico e possono essere pagate, a discrezione dell’iscritto:

  1. In un’unica soluzione entro la fine di gennaio (fissa + dipendenti totale)
  2. In 2 soluzioni (fissa entro fine gennaio + dipendenti totale entro fine giugno)
  3. In 3 soluzioni (fissa entro fine gennaio + dipendenti in due rate paritetiche a fine giugno e fine settembre)

L’Associato dovrà indicare la scelta con comunicazione scritta alla segreteria AIdAM, così come eventuali variazioni che decorreranno dal successivo anno della richiesta.

Articolo 5

L’uso del marchio Associativo è disciplinato dallo specifico regolamento allegato.

Articolo 6

Ogni anno i Soci ricevono dalla Segreteria dell’Associazione l’invito a versare la quota sociale entro le date indicate dalla precedente scelta nel presente art. 4 del regolamento..

I Soci decaduti per morosità non potranno avvalersi dell’uso, esclusivo degli Associati, del marchio AIdAM ed eventuali agevolazioni o privilegi. Possono essere riammessi, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, dietro pagamento delle quote sociali arretrate, non superiori ad un’annualità, gravata dagli interessi legali più un 2% (art.22 dello Statuto).

Articolo 7

Possono essere presentate al Consiglio Direttivo richieste di riduzione contributive motivate da: crisi di settore, grave crisi aziendale, ristrutturazione aziendale e riconversione industriale.

Le domande sono istruite dall’ufficio competente e presentate all’apposita Commissione per i contributi, che verrà costituita nell’ambito del Consiglio Direttivo.

Tale Commissione ha facoltà decisionale fino a una riduzione massima del 70% del contributo dovuto per un massimo di due anni consecutivi. Per richieste superiori alla delega i casi sono demandati al Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 8

I Soci ordinari e sostenitori che intendono cambiare di categoria associativa dovranno inviare alla Presidenza regolare lettera entro il 30 ottobre di ogni anno,

La variazione avrà inizio, se accettata dal Consiglio Direttivo, dal gennaio successivo.

B) CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 9

Tutte le cariche sociali sono esercitate senza compenso.

E’ facoltà del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e sentito il parere del Tesoriere di proporre e deliberare un rimborso totale o parziale delle spese sostenute per intervenire alle riunioni nonché per rappresentare in forma ufficiale l’Associazione in Italia e all’estero.

C) RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI (ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

Articolo 10

Per il rinnovo delle Cariche Sociali, fermo restando le norme statutarie, il Presidente in carica indice le votazioni in sede di Assemblea, da tenersi entro il 30 aprile dell’anno di scadenza del mandato triennale, specificandone modalità e durata. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto. Ciascun elettore può scegliere uno o più nominativi da una lista di candidati, oppure dall’elenco dei Soci. Una copia dell’elenco dei Soci dovrà essere a disposizione presso il Presidente del Seggio Elettorale.

Ciascuna azienda dovrà indicare, nei tempi previsti, il proprio rappresentante eleggibile nel Consiglio.

Il Presidente del Seggio Elettorale viene nominato dall’Assemblea ed è affiancato da due Scrutatori nominati dall’Assemblea.

Al termine delle votazioni il Presidente del Seggio dà lettura dei risultati delle elezioni indicando i nominativi votati per la carica di Consigliere, in ordine decrescente di preferenza.

Il Consiglio Direttivo neo eletto si riunisce entro i 30 giorni successivi la proclamazione dei risultati, ratificando le nomine istituzionali e subentrerà a tutti gli effetti nella rappresentanza legale dell’Associazione.

Articolo 11

Nel caso in cui durante i tre anni di nomina si rendesse vacante un posto di Probiviro il Presidente ad interim si assume temporaneamente la carica fino alla prima assemblea che dovrà eleggere il sostituto.

D) RAPPORTI TRA AIdAM E ORGANIZZAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Articolo 12

Il Presidente, anche ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, è il rappresentante ufficiale e il responsabile dell’Associazione per i rapporti nazionali e internazionali.

Nel caso in cui AIdAM debba essere rappresentata in organizzazioni nazionali e internazionali, e il Presidente o il Vice Presidente siano impossibilitati ad intervenire, il Presidente nomina un sostituto tra i membri del Consiglio Direttivo, e ne informa il Consiglio stesso.

Articolo 13

E’ compito del Consiglio Direttivo nominare i rappresentanti di AIdAM nelle Associazioni e nelle Commissioni nazionali e internazionali e gli eventuali delegati con il diritto di voto.

I rappresentanti nominati restano in carica per il periodo di nomina del Consiglio stesso, salvo revoca dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14

Le eventuali spese inerenti all’attività relativa agli articoli 11 e 12 devono essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo sentiti il Presidente ed il Tesoriere. I giustificativi delle spese sostenute dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni fiscali.

E) OBBLIGHI

Articolo 15

All’atto dell’accettazione delle Cariche i membri del Consiglio Direttivo dichiarano formalmente di accettare quanto contenuto nello Statuto dell’Associazione, nel Codice Etico, nel presente Regolamento e nelle linee guida dell’operato del Delegato territoriale.

F) MODIFICHE

Articolo 16

Il presente regolamento può essere modificato esclusivamente dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto, su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta presentata alla Presidenza da almeno un terzo dei Soci.

L’argomento “modifica del regolamento” deve figurare nell’ordine del giorno dell’Assemblea stessa all’atto della convocazione.

Redatto, aprile 2012

REGOLAMENTO USO MARCHIO ASSOCIATIVO

Art. 1 - TIPO E FORMA

Il marchio AIdAM si può presentare nei seguenti formati: 

  1. marchio e logo, lineare con scritta Associato, per documenti ufficiali e promozionali a colori o in bianco e nero (allegato 1)
  2. marchio e logo, lineare a colori con scritta Associato, abbinato al marchio EFAC – Comitato Europeo per l’Automazione nelle Fabbriche e nell’Industria. (allegato 2)

Art. 2 - ASSOCIATI

Tutti gli aderenti all’AIdAM, attivi, possono riprodurre il logo Associativo nella: 

  1. carta da lettera
  2. buste e plichi
  3. documenti promozionali 
  4. documenti pubblicitari
  5. documentazione inerente attività
  6. siti internet
  7. partecipazione a manifestazioni fieristiche
  8. sulle macchine prodotte o commercializzate

La stampa può avvenire nella forma di cui sopra a condizione che il marchio Associativo sia abbinato alla scritta “Associato” e sia di dimensioni non superiori al 70% del marchio e logo Aziendale. Il marchio sulla macchina deve essere solo ed esclusivamente con targhetta ufficiale fornita da AIdAM. Nessun Associato può utilizzare il marchio in situazioni diverse da quanto elencato sopra, salvo richiesta scritta al Consiglio Direttivo che ne concede di volta in volta l’utilizzo nella forma che riterrà più opportuna.

Art. 3 - NON ASSOCIATI

Nessuna Società od Ente pubblico o privato può utilizzare il marchio AIdAM senza preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 4 - CONCESSIONE DELL’USO DEL MARCHIO ASSOCIATIVO

L’autorizzazione all’uso e riproduzione del marchio Associativo è di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo. In particolare, viene concesso l’uso del marchio AIdAM ad Associati e non Associati a condizione che lo scopo dell’iniziativa sia dedicata a: 

  1. riunioni destinate all’esposizione dei risultati d’applicazioni e di ricerche scientifiche pratiche ed alla discussione d’iniziative e proposte che interessino lo sviluppo industriale del settore;
  2. organizzare Congressi, Convegni, Corsi, Conferenze e Seminari;
  3. promuovere la formazione di base, superiore universitaria, di aggiornamento e di riqualificazione professionale;
  4. realizzare pubblicazioni tecniche, nazionali e internazionali, che diffondano informazioni del settore di pertinenza, agevolando di conseguenza l’evoluzione culturale del comparto;
  5. in occasioni specifiche qui non elencate ma che abbiano come principio di base la promozione del settore e della cultura dell’assemblaggio in generale.

Art 5 - ONEROSITA’ DELLA CONCESSIONE

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione potrà decidere di concedere a titolo gratuito od oneroso, determinando l’importo, l’uso e la riproduzione del logo Associativo, in particolare: 

  1. a titolo gratuito in occasione di: convegni, seminari, manifestazioni fieristiche, ricerche e studi, iniziative con Enti pubblici, formazione pubblica e privata ove l’Associazione sia coinvolta principalmente nell’attività e nella promozione dell’evento specifico. 
  2. a titolo oneroso in occasione di: concessione di patrocini o sponsorizzazioni per iniziative degli Associati finalizzate al settore, Società non appartenenti all’AidAM, Enti o Istituti pubblici o privati.

Il contributo minimo per il patrocinio semplice è fissato in Euro 2.000,00 e prevede l’utilizzo del marchio e la comunicazione presso gli Associati dell’evento. Il contributo minimo per la concessione della sponsorizzazione è di Euro 4.000,00 e prevede l’utilizzo del marchio per la promozione dell’evento anche pubblicitariamente e nella documentazione informativa, la promozione attiva presso gli Associati e le altre Aziende del comparto. Le Aziende appartenenti all’Associazione Italiana di Automazione Meccatronica beneficieranno di uno sconto pari al 50% delle tariffe applicate dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - DOMANDA DI RICHIESTA

La domanda di richiesta dell’uso del marchio va presentata all’Associazione con indicato tipo di iniziativa, finalità e obiettivi, target di riferimento, data e luogo dell’evento. Il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni dalla richiesta, darà risposta scritta motivando le ragioni della decisione.

Redatto, aprile 2012